Con uno dei decreti attuativi della delega prevista dalla legge 107 del 2015
("La Buona scuola") il 7 aprile 2017 il Consiglio dei ministri ha approvato il
decreto legislativo "Ex atto 382" che, all'art. 15 e come previsto dalla legge
delegante, interviene anche sui Conservatori istituendo i corsi propedeutici al
posto degli attuali preaccademici.
Fa così un passo avanti, nei fatti, la
riforma dei Conservatori (e assimilati), e pazienza se le norme sono disperse in
una congerie di leggi eterogenee. Certo lo sforzo di delineare un provvedimento
di riforma unitario, che era pur stato fatto nel 1999, non si è più ripetuto.
Pazienza.
Nel blog di Paolo Troncon (>>)
si trova una lunga e accurata disamina del testo del decreto legislativo, oltre
al testo medesimo. La lettura non è amena ma utile.
Entro 6 mesi dovrebbe
essere emanato un decreto (ministeriale stavolta) che attuando il decreto
legislativo dovrà entrare nel merito delle faccende più delicate: fra cui
citiamo
a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che
devono tenere conto del talento musicale dello studente e del possesso di un
livello tecnico comunque avanzato;
e poi:
e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle
abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere ai corsi
di diploma di primo livello dell’Alta formazione artistica, musicale e
coreutica.
Come si vede, non è roba da poco. Si tratta di stabilire un
canone nazionalmente omogeneo per l'accesso ai corsi propedeutici dei
Conservatori - sugli attuali preaccademici regnando la più completa anarchia -
e, più importante ancora, un canone minimo ma nazionalmente omogeneo
dei requisiti per accedere all'alta formazione.
Si tratterà ora di vedere
alcuni dettagli. E come si sa, il diavolo è nei dettagli. Per esempio, chi
sarà incaricato di stendere, su questi punti, il testo del decreto ministeriale. E
con quali criteri: il "vecchio" Conservatorio era abituato a ragionare
esclusivamente per repertori. Oggi internazionalmente i criteri sono diversi, e
prevalgono in genere i concetti di standard, di risultati di
apprendimento, di definizioni di abilità/competenze comunque non riconducibili
esclusivamente a un repertorio.
(s.l.)
maggio 2017
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