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ASSOCIAZIONE PER L'ABOLIZIONE DEL SOLFEGGIO PARLATO
L'alta formazione musicale in Italia

INTERVENTI

 

Istituzioni di rilevanza nazionale

 

NB. Questa nota è del 13 gennaio 2016. In fondo si trova un'integrazione del 17 gennaio 2016, conseguente alla pubblicazione in Internet di una "bozza" del decreto di cui si parla.

 

Il 22 dicembre 2015, con un comunicato stampa, il MIUR ha reso noto che i ministri dell'Università e dei Beni culturali, Giannini e Franceschini, avevano quel giorno firmato "un decreto del Miur, di concerto con il Mibact, per il riconoscimento dell'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli di studio rilasciati dalle scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e letteratura di competenza del Mibact. Il decreto attua una norma contenuta nella legge Buona Scuola e prevede un apposito iter di riconoscimento dei titoli che passa, innanzitutto, da una stretta verifica dei requisiti di qualità degli istituti coinvolti".

Il comunicato non specifica quali siano le istituzioni "di rilevanza nazionale che operano nei settori di competenza del Mibact". Da notizie di stampa, e dai siti degli stessi interessati, si ricava che del gruppo fanno parte almeno: le scuole di cinema e di teatro del Comune di Milano; l'Accademia pianistica di Imola; l'Accademia di danza della Scala; il Centro sperimentale di cinematografia di Roma; la Scuola di scrittura creativa Holden di Alessandro Baricco.

Non può sfuggire che si tratta di un passo nuovo e importante, che vogliamo qui cercare di valutare, pur nella scarsezza degli elementi disponibili.

Per sgombrare il campo, chiariamo subito che riteniamo cosa buona e giusta che istituzioni di alta reputazione come quelle citate ricevano un riconoscimento formale da parte dello Stato. Come pure sembra giusto che gli studenti di questi istituti siano liberati dal faticoso gravame di dover contemporaneamente frequentare (spesso non senza attriti fra i docenti) anche una corrispondente istituzione statale, in convenzione o meno, per poter ottenere un titolo di studio "legale".

A condizione, s'intende, che la formazione accademica complessiva erogata dalle istituzioni dichiarate equipollenti – al di là dello strumento o della specialità "vocazionale" - risponda agli stessi criteri e contenuti che sono stati imposti dal Miur alle istituzioni statali.

*****

Entrando più nel merito, e nel metodo, nascono numerosi interrogativi. Si dirà: se l'obiettivo è giusto, a cosa serve disquisire del metodo e di altri dettagli.

Serve. Prima di tutto perchè in questo Paese siamo (purtroppo) abituati a un modo di legiferare disorganico, spesso improvvisato, privo di una "visione". E questo pesa tanto di più in un settore come quello dell'alta formazione artistica, che da oltre 15 anni è in mezzo a una riforma mai completata, ed è oggetto in tempi più recenti di piccoli interventi legislativi spot mentre l'iter della legge di riforma sembra congelato.

Dunque ciò che si attende è finalmente un diverso modo di operare, appunto quello capace di inserire ogni nuovo passo in una visione complessiva.

In secondo luogo, e di conseguenza, un passo nuovo e importante come questo di cui ci stiamo occupando può essere in qualche modo rivelatore di tale visione, e anche sotto questo aspetto è utile esaminarlo.


*****


1. Trasparenza. Il comunicato stampa del Miur non contiene gli estremi che consentano di identificare il decreto stesso, il testo del quale – salvo errore, e vorremmo sbagliarci – non è reperibile in rete fino ad oggi 13 gennaio 2016. Non lo si trova nè sul sito del Miur nè su quello del Mibact (che pure contiene una intera sezione intitolata "trasparenza").

Non si sa, di conseguenza, con precisione quali siano le istituzioni coinvolte: l'elenco che abbiamo presentato sopra è compilato confrontando diverse fonti di stampa e internet. E neppure si conoscono i criteri che hanno condotto a individuare quelle istituzioni piuttosto che altre. Se così è stato.

Ma sopratutto non si capisce come l'individuazione delle istituzioni ammesse all'equipollenza con l'Università possa essere già avvenuta – come appare dalle dichiarazioni degli istituti interessati - mentre per decreto, secondo la "Buona scuola", si dovevano stabilire "modalità e criteri" (vedi qui sotto) per accedere all'equipollenza.

2. Competenze, e sovrapposizioni di competenze. Si parla, per la prima volta, di "istituzioni formative [...] che operano nei settori di competenza del Mibact", elencati come "audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e letteratura". Questa dicitura trae origine dal comma 21 della legge 107 del 13 luglio 2015 ("La Buona Scuola"), che recita: "Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 7, lettere e) [cioè lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto [...] dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali;] e f) [alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini], nonche' al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, e' riconosciuta, secondo le modalita' e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado" [i grassetti sono nostri].

Fra le istituzioni che, stando alle notizie di stampa, sono coinvolte dal provvedimento – che, ricordiamo, è stato firmato presso il Centro sperimentale di cinematografia – ci sono "new entries" che non facevano parte dell'istruzione terziaria come disegnata dalla riforma dell'Afam e dell'Università. Certamente è questo il caso dello stesso Centro sperimentale di cinematografia di Roma, o della Scuola di cinema e televisione del Comune di Milano. Ma in altri casi si tratta di scuole che operano in settori che sono presenti già nell'Afam/Miur: non si vede in base a quale criterio l'Accademia pianistica di Imola possa essere considerata di competenza del Mibact mentre il Conservatorio di Bologna o quello di Cesena sono di competenza del Miur. Lo stesso dicasi per l'Accademia di danza della Scala da una parte, e l'Accademia nazionale di danza dall'altra; e per la scuola Paolo Grassi da un lato e l'Accademia nazionale d'arte drammatica dall'altro.

 

3. Criteri per l'ottenimento dell'equipollenza. Il comunicato stampa ci informa che "il decreto [...] prevede un apposito iter di riconoscimento dei titoli che passa, innanzitutto, da una stretta verifica dei requisiti di qualità degli istituti coinvolti". Non conosciamo questo iter, sempre perchè non conosciamo il testo del decreto. Da fonti di stampa però (http://www.iltempo.it/mobile/cronache/2015/12/23/scala-e-centro-di-cinematografia-atenei-1.1492024, a firma Lucrezia Petruccioli) si apprende che "in base al decreto anche altri centri potranno fare domanda per ottenere il riconoscimento. Tra i requisiti è richiesta l’esistenza della scuola o dell’istituto da più di dieci anni e la dimostrazione di una stabile sostenibilità economica. Sarà istituita una commissione tecnico-consultiva, in carica per tre anni e composta dai membri dei due ministeri, che esprimerà parere sull’istanza di riconoscimento"

Se questa informazione è corretta, tale iter verrebbe applicato alle richieste future, mentre le istituzioni di cui si è parlato otterrebbero l'equipollenza dei titoli ope legis. Ma anche se così non fosse, si tratterà in ogni caso di un iter valutativo del tutto nuovo ed estraneo a quello finora praticato per l'accreditamento Afam di istituzioni non statali, previsto dall'art. 11 del DPR 212.

Dal quale, peraltro, non risulta sia mai derivato l'accreditamento simultaneo – o l'equipollenza simultanea – dei tre titoli di studio: triennale, magistrale e diploma di perfezionamento.

 

4. Istituzioni di rilevanza nazionale. Questa dicitura non era mai stata usata prima nel settore della formazione artistica, e ora viene applicata "d'ufficio" a un gruppo di istituzioni a quanto pare scelte motu proprio. L'espressione, prima che nel comunicato stampa e (immaginiamo) nello sconosciuto decreto, compare come si è visto qui sopra nell'art. 21 della legge 107/2015 "Buona scuola", che è del luglio scorso. Non si tratta quindi soltanto di una espressione occasionale per dar lustro all'iniziativa (che è stata accompagnata da dichiarazioni piuttosto enfatiche di entrambi i ministri). Potrebbe essere, invece, l'indizio di un orientamento politico: quello di far fronte alle difficoltà e alla crisi del settore istituendo una fascia "superiore" di istituti dichiarati appunto di rilevanza nazionale, della quale per ora fanno parte solo istituzioni non-statali "di chiara fama", e della quale si vedrà in seguito se e quali istituzioni statali potranno far parte.


In conclusione. Conclusione provvisoria, vista la pochezza dei dati a disposizione: emergono due elementi di rilievo.

Il primo è la creazione di un nuovo ambito di istituzioni non-statali che operano nella formazione artistica facendo in qualche modo capo al Ministero dei Beni culturali. Il quale ne promuove l'equipollenza all'Università facendosene "patrocinatore" presso il Miur, che ne verifica i requisiti attraverso un metodo eterogeneo a quello finora previsto per le istituzioni che richiedono l'accreditamento Afam (vedi: corrispondenza dell'offerta formativa, verifica Anvur dell'idoneità delle sedi, ecc.). Questo ambito di istituzioni si affianca al sistema Afam, che è di diretta competenza del Ministero dell'Università.

Se tutto questo sia un fattore di arricchimento del sistema o di confusione normativa e istituzionale, al momento non sapremmo giudicare. Ma siamo francamente molto perplessi.

L'altro elemento che emerge è l'ipotesi – per ora solo un'ipotesi – che si vada a creare una fascia di eccellenza nel settore artistico, destinata ai migliori e/o ai privilegiati, con funzione anche di rappresentanza all'estero; destinando alla "massa" degli altri studenti l'attuale sistema pubblico, senza affrontarne più di tanto i problemi che lo condannano a un declino inevitabile.

Il tempo ci dirà.

(sergio lattes)
13 gennaio
2016

____________________

 

integrazione del 17 gennaio 2016

Il sito del sindacato Unams riporta il testo del decreto, definito "Bozza di Decreto interministeriale del 22 dicembre 2015 - non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale".

Il testo concerne "modalità e criteri per il riconoscimento dell'equipollenza rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione dei titoli di studio rilasciati dalle scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e letteratura di competenza del Ministero dei beni ed attività culturali e del turismo alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado."

E tutto ciò in attuazione del comma 21 della "Buona Scuola" (l. 107/2015).

Stando a questo testo, viene confermato che le istituzioni accedono all'equipollenza seguendo un iter del tutto differente da quello previsto dal DPR 212 e finora seguìto per l'accreditamento delle istituzioni non statali al sistema Afam.

I criteri per il riconoscimento sono profondamente diversi. I criteri per il reclutamento dei docenti sono altri. I requisiti in termini di costituzione disciplinare dei corsi, e di distribuzione del carico orario, sono altri rispetto a quelli imposti alle istituzioni Afam.

Le classi di equipollenza sono stabilite di volta in volta dalla commissione istituita dal decreto, mentre le istituzioni Afam (tutte) erogano titoli accademici che sono riconosciuti come equipollenti solo nei termini e nei limiti della legge 228/2013.

Dunque l'accesso all'equipollenza per le istituzioni "operanti nei settori di competenza del Mibact" (fra i quali, osserviamo, è citata la musica) si presenta dunque percorribile, grazie a questo decreto, mentre quello indicato dal DPR 212/2005, discendente dalla legge di riforma, è oggi sbarrato dall'assenza del Cnam.

Si crea dunque di fatto un canale nuovo per il riconoscimento di scuole musicali non statali, che possono allontanarsi anche di molto dai Conservatori di musica e istituti assimilati, anche sotto il profilo del reclutamento dei docenti e della sostanza dei corsi.

__________

Infine.

La concessione della sospirata equipollenza avverrà solo al termine della procedura prescritta. Entro 30 giorni, con altro decreto, viene istituita la commissione interministeriale per la valutazione delle istanze. La commissione adotta il proprio regolamento. La commissione decide se organizzarsi il gruppi di lavoro e se organizzare audizioni delle istituzioni che hanno fatto richiesta.  La commissione delibera caso per caso se convocare degli esperti a proprio supporto. Il Miur trasmette le istanze alla commissione entro 30 giorni, prorogabili a 90 per "particolari necessità istruttorie". La commissione dà il proprio parere entro i successivi 90 giorni, prorogabili di altri 60. Il Miur decreta entro i successivi 30 giorni.

Tuttavia, come si vede dai ritagli di stampa elencati qui sotto, molti istituti hanno già festeggiato. Peccano di ottimismo, o sanno di essere predestinati alla "promozione"? La firma del decreto nella sede del Centro Sperimentale di Cinematografia, la foto di Franceschini in visita all'Accademia di Imola e  varie dichiarazioni di responsabili istituzionali riportate dalla stampa fanno propendere per la seconda ipotesi.

Ripercorrendo la vicenda a ritroso - col senno di poi - si ha la sensazione di un'operazione di lobbying ben orchestrata. Prima, in luglio, una mano esperta "infila" in quel centone che è la legge 107/2015 (un solo articolo di 212 commi!) il comma 21, che abbiamo  riportato qui sopra al capoverso 2. Il testo è calato in un contesto dedicato alla scuola e non all'alta formazione. Per eleganza viene introdotto un tenue riferimento al contesto scuola (il richiamo alle lettere e e f del comma 7) ma il comma 21 punta dritto all'alta formazione. Da questo comma discende direttamente il decreto del 22 dicembre. E ne discenderanno in futuro le equipollenze già festeggiate.

Abbiamo già indicato i motivi per cui il riconoscimento di alta formazione a varie fra queste istituzioni ci sembrerebbe positivo. E a quali condizioni. Il metodo seguito non ci piace, e fa pensare a certe  prassi governative di una cinquantina d'anni fa. Se così doveva essere, sarebbe stato a questo punto preferibile che i due ministri si assumessero la responsabilità di indicare direttamente, "per chiara fama", le istituzioni prescelte: sarebbe stato tutto più chiaro. E la politica si sarebbe assunta, appunto, le sue responsabilità. 

 A quando la "Buona Afam"?

(s.l.) 

_______________

 

NB: il 31 maggio 2016 sul sito del Miur compare la pagina che rinvia al testo del decreto: qui>>

 

QUI il comunicato stampa del Miur
QUI la pagina di google con i link alle fonti di stampa

QUI la pagina del 23 dicembre de Il Resto del Carlino/Imola

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