Istituzioni di rilevanza
nazionale
NB. Questa nota è del 13 gennaio 2016.
In fondo si trova un'integrazione del 17 gennaio 2016, conseguente alla
pubblicazione in Internet di una "bozza" del decreto di cui si parla.
Il 22 dicembre 2015, con un comunicato stampa, il
MIUR ha reso noto che i ministri dell'Università e dei Beni culturali, Giannini
e Franceschini, avevano quel giorno firmato "un decreto del Miur, di
concerto con il Mibact, per il riconoscimento dell'equipollenza, rispetto alla
laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli di
studio rilasciati dalle scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale
che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e
letteratura di competenza del Mibact. Il decreto attua una norma contenuta nella
legge Buona Scuola e prevede un apposito iter di riconoscimento dei titoli che
passa, innanzitutto, da una stretta verifica dei requisiti di qualità degli
istituti coinvolti".
Il comunicato non
specifica quali siano le istituzioni "di rilevanza nazionale che
operano nei settori di competenza del Mibact".
Da notizie di stampa, e dai siti degli stessi interessati, si ricava che del
gruppo fanno parte almeno: le scuole di cinema e di teatro del Comune di Milano;
l'Accademia pianistica di Imola; l'Accademia di danza della Scala; il Centro
sperimentale di cinematografia di Roma; la Scuola di scrittura creativa Holden
di Alessandro Baricco.
Non può sfuggire
che si tratta di un passo nuovo e importante, che vogliamo qui cercare di
valutare, pur nella scarsezza degli elementi disponibili.
Per sgombrare il
campo, chiariamo subito che riteniamo cosa buona e giusta che istituzioni di
alta reputazione come quelle citate ricevano un riconoscimento formale da parte
dello Stato. Come pure sembra giusto che gli studenti di questi istituti siano
liberati dal faticoso gravame di dover contemporaneamente frequentare (spesso
non senza attriti fra i docenti) anche una corrispondente istituzione statale,
in convenzione o meno, per poter ottenere un titolo di studio "legale".
A condizione,
s'intende, che la formazione accademica complessiva erogata dalle istituzioni
dichiarate equipollenti – al di là dello strumento o della
specialità "vocazionale" - risponda agli stessi criteri e contenuti che
sono stati imposti dal Miur alle istituzioni statali.
*****
Entrando più nel
merito, e nel metodo, nascono numerosi interrogativi. Si
dirà: se l'obiettivo è giusto, a cosa serve disquisire del metodo e di altri
dettagli.
Serve. Prima di
tutto perchè in questo Paese siamo (purtroppo) abituati a un modo di legiferare
disorganico, spesso improvvisato, privo di una "visione". E questo pesa tanto di
più in un settore come quello dell'alta formazione artistica, che da oltre 15
anni è in mezzo a una riforma mai completata, ed è oggetto in tempi più recenti
di piccoli interventi legislativi spot
mentre l'iter della legge di riforma sembra congelato.
Dunque
ciò che si attende è finalmente un diverso modo di
operare, appunto quello capace di inserire ogni nuovo passo in una visione
complessiva.
In secondo luogo, e
di conseguenza, un passo nuovo e importante come questo di cui ci stiamo
occupando può essere in qualche modo rivelatore di tale visione, e anche sotto
questo aspetto è utile esaminarlo.
*****
1. Trasparenza.
Il comunicato stampa del Miur non contiene gli estremi che consentano di
identificare il decreto stesso, il testo del quale – salvo errore, e vorremmo
sbagliarci – non è reperibile in rete fino ad oggi 13 gennaio 2016. Non lo si
trova nè sul sito del Miur nè su quello del Mibact (che pure contiene una intera
sezione intitolata "trasparenza").
Non si sa, di
conseguenza, con precisione quali siano le istituzioni coinvolte: l'elenco che
abbiamo presentato sopra è compilato confrontando diverse fonti di stampa e
internet. E neppure si conoscono i criteri che hanno condotto a individuare
quelle istituzioni piuttosto che altre. Se così è stato.
Ma sopratutto non
si capisce come l'individuazione delle istituzioni ammesse all'equipollenza con
l'Università possa essere già avvenuta – come appare dalle dichiarazioni degli
istituti interessati - mentre per decreto, secondo la "Buona scuola", si
dovevano stabilire "modalità e criteri"
(vedi qui sotto) per accedere all'equipollenza.
2. Competenze, e
sovrapposizioni di competenze. Si parla, per la prima volta, di "istituzioni
formative [...] che operano nei settori di competenza del Mibact",
elencati come "audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e
letteratura". Questa dicitura trae origine
dal comma 21 della
legge 107 del 13 luglio 2015 ("La Buona Scuola"), che recita:
"Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie
di cui al comma 7, lettere e) [cioè lo
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
[...] dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali;]
e f) [alfabetizzazione all'arte, alle
tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini],
nonche' al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, e'
riconosciuta, secondo le modalita' e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, l'equipollenza, rispetto
alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei
titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale
operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado" [i
grassetti sono nostri].
Fra le istituzioni
che, stando alle notizie di stampa, sono coinvolte dal provvedimento – che,
ricordiamo, è stato firmato presso il Centro sperimentale di cinematografia – ci
sono "new entries" che non facevano parte dell'istruzione terziaria come
disegnata dalla riforma dell'Afam e dell'Università. Certamente è questo il caso
dello stesso Centro sperimentale di cinematografia di Roma, o della Scuola di
cinema e televisione del Comune di Milano. Ma in altri casi si tratta di scuole
che operano in settori che sono presenti già nell'Afam/Miur: non si vede in base
a quale criterio l'Accademia pianistica di Imola possa essere considerata di
competenza del Mibact mentre il Conservatorio di Bologna o quello di Cesena sono
di competenza del Miur. Lo stesso dicasi per l'Accademia di danza della Scala da
una parte, e l'Accademia nazionale di danza dall'altra; e per la scuola Paolo
Grassi da un lato e l'Accademia nazionale d'arte drammatica dall'altro.
3. Criteri per
l'ottenimento dell'equipollenza. Il comunicato stampa ci informa che "il
decreto [...] prevede un apposito iter di riconoscimento dei titoli che passa,
innanzitutto, da una stretta verifica dei requisiti di qualità degli istituti
coinvolti". Non conosciamo questo iter,
sempre perchè non conosciamo il testo del decreto. Da fonti di stampa però (http://www.iltempo.it/mobile/cronache/2015/12/23/scala-e-centro-di-cinematografia-atenei-1.1492024,
a firma Lucrezia Petruccioli) si apprende che "in base al decreto
anche altri centri potranno fare domanda per ottenere il riconoscimento. Tra i
requisiti è richiesta l’esistenza della scuola o dell’istituto da più di dieci
anni e la dimostrazione di una stabile sostenibilità economica. Sarà istituita
una commissione tecnico-consultiva, in carica per tre anni e composta dai membri
dei due ministeri, che esprimerà parere sull’istanza di riconoscimento"
Se questa
informazione è corretta, tale iter verrebbe applicato alle richieste future,
mentre le istituzioni di cui si è parlato otterrebbero l'equipollenza dei titoli
ope legis. Ma anche se così non
fosse, si tratterà in ogni caso di un iter valutativo del tutto nuovo ed
estraneo a quello finora praticato per l'accreditamento Afam di istituzioni non
statali, previsto dall'art. 11 del DPR 212.
Dal quale,
peraltro, non risulta sia mai derivato l'accreditamento simultaneo – o
l'equipollenza simultanea – dei tre titoli di studio: triennale, magistrale e
diploma di perfezionamento.
4. Istituzioni
di rilevanza nazionale. Questa dicitura
non era mai stata usata prima nel settore della formazione artistica, e ora
viene applicata "d'ufficio" a un gruppo di istituzioni a quanto
pare scelte
motu proprio.
L'espressione, prima che nel comunicato stampa e (immaginiamo) nello sconosciuto
decreto, compare come si è visto qui sopra nell'art. 21 della legge 107/2015
"Buona scuola", che è del luglio scorso. Non si tratta quindi soltanto di una
espressione occasionale per dar lustro all'iniziativa (che è stata accompagnata
da dichiarazioni piuttosto enfatiche di entrambi i ministri). Potrebbe essere,
invece, l'indizio di un orientamento politico: quello di far fronte alle
difficoltà e alla crisi del settore istituendo una fascia "superiore" di
istituti dichiarati appunto di rilevanza nazionale, della quale per ora fanno
parte solo istituzioni non-statali "di chiara fama", e della quale si vedrà in
seguito se e quali istituzioni statali potranno far parte.
In conclusione.
Conclusione provvisoria, vista la pochezza dei dati a disposizione: emergono due
elementi di rilievo.
Il primo è la creazione di un nuovo ambito di
istituzioni non-statali che operano nella formazione artistica facendo in
qualche modo capo al Ministero dei Beni culturali. Il quale ne promuove
l'equipollenza all'Università facendosene "patrocinatore" presso il Miur, che ne
verifica i requisiti attraverso un metodo eterogeneo a quello finora previsto
per le istituzioni che richiedono l'accreditamento Afam (vedi: corrispondenza
dell'offerta formativa, verifica Anvur dell'idoneità delle sedi, ecc.). Questo
ambito di istituzioni si affianca al sistema Afam, che è di diretta competenza
del Ministero dell'Università.
Se tutto questo sia un fattore di
arricchimento del sistema o di confusione normativa e istituzionale, al momento
non sapremmo giudicare. Ma siamo francamente molto perplessi.
L'altro elemento che emerge è l'ipotesi – per
ora solo un'ipotesi – che si vada a creare una fascia di eccellenza nel settore
artistico, destinata ai migliori e/o ai privilegiati, con funzione anche di
rappresentanza all'estero; destinando alla "massa" degli altri studenti
l'attuale sistema pubblico, senza affrontarne più di tanto i problemi che lo
condannano a un declino inevitabile.
Il tempo ci dirà.
(sergio lattes)
13 gennaio 2016
____________________
integrazione del 17 gennaio 2016
Il sito del sindacato Unams riporta il
testo del decreto, definito "Bozza di Decreto interministeriale del 22 dicembre
2015 - non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale".
Il testo concerne "modalità
e criteri per il riconoscimento dell'equipollenza rispetto alla laurea, alla
laurea magistrale e al diploma di specializzazione dei
titoli di studio rilasciati dalle scuole e istituzioni formative di rilevanza
nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e
letteratura di competenza del Ministero dei beni ed attività culturali e del
turismo alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado."
E tutto ciò in attuazione del comma 21
della "Buona Scuola" (l.
107/2015).
Stando a questo testo, viene confermato
che le istituzioni accedono all'equipollenza seguendo un iter del tutto
differente da quello previsto dal DPR 212 e finora seguìto per l'accreditamento
delle istituzioni non statali al sistema Afam.
I criteri per il riconoscimento sono
profondamente diversi. I criteri per il reclutamento dei docenti sono altri. I requisiti in termini di costituzione disciplinare dei
corsi, e di distribuzione del carico orario, sono altri rispetto a quelli
imposti alle istituzioni Afam.
Le classi di equipollenza sono stabilite
di volta in volta dalla commissione istituita dal decreto, mentre le istituzioni Afam
(tutte) erogano titoli accademici che sono riconosciuti come equipollenti solo nei termini e nei limiti della
legge 228/2013.
Dunque l'accesso all'equipollenza per le
istituzioni "operanti nei settori di competenza del Mibact"
(fra i quali, osserviamo, è citata la musica) si presenta dunque percorribile, grazie a
questo decreto, mentre quello indicato dal DPR 212/2005, discendente dalla legge
di riforma, è oggi
sbarrato dall'assenza del Cnam.
Si crea dunque di fatto un canale nuovo per il
riconoscimento di scuole musicali non statali, che possono allontanarsi anche di
molto dai Conservatori di musica e istituti assimilati, anche sotto il profilo
del reclutamento dei docenti e della sostanza dei corsi.
__________
Infine.
La
concessione della sospirata equipollenza avverrà solo al termine della procedura prescritta.
Entro 30 giorni, con altro decreto, viene istituita la commissione
interministeriale per la valutazione delle istanze. La commissione adotta il
proprio regolamento. La commissione decide se organizzarsi il gruppi di lavoro e
se organizzare audizioni delle istituzioni che hanno fatto richiesta. La
commissione delibera caso per caso se convocare degli esperti a proprio
supporto. Il Miur trasmette le istanze alla commissione entro 30 giorni,
prorogabili a 90 per "particolari necessità istruttorie". La commissione dà il
proprio parere entro i successivi 90 giorni, prorogabili di altri 60. Il Miur
decreta entro i successivi 30 giorni.
Tuttavia, come si vede dai ritagli di
stampa elencati qui sotto, molti istituti hanno già festeggiato. Peccano di
ottimismo, o sanno di essere predestinati alla "promozione"? La firma del
decreto nella sede del Centro Sperimentale di Cinematografia, la foto di
Franceschini in visita all'Accademia di Imola e varie dichiarazioni di
responsabili istituzionali riportate dalla stampa fanno propendere per la
seconda ipotesi.
Ripercorrendo la vicenda a ritroso - col
senno di poi - si ha la sensazione di un'operazione di lobbying ben
orchestrata. Prima, in luglio, una mano esperta "infila" in quel centone che è
la legge 107/2015 (un solo articolo di 212 commi!) il comma 21, che abbiamo
riportato qui sopra al capoverso 2. Il testo è calato in un contesto dedicato
alla scuola e non all'alta formazione. Per eleganza viene introdotto un tenue
riferimento al contesto scuola (il richiamo alle lettere e e f del
comma 7) ma il comma 21 punta dritto all'alta formazione. Da questo
comma discende direttamente il decreto del 22 dicembre. E ne discenderanno in
futuro le equipollenze già festeggiate.
Abbiamo già indicato i motivi per cui il
riconoscimento di alta formazione a varie fra queste istituzioni ci sembrerebbe
positivo. E a quali condizioni. Il metodo seguito non ci piace, e fa pensare a certe prassi
governative di una cinquantina d'anni fa. Se così doveva essere, sarebbe stato a
questo punto preferibile che i due
ministri si assumessero la responsabilità di indicare direttamente, "per chiara
fama", le istituzioni prescelte: sarebbe stato tutto più chiaro. E la politica
si sarebbe assunta, appunto, le sue responsabilità.
A quando la "Buona Afam"?
(s.l.)
_______________
NB: il 31 maggio 2016 sul sito del Miur
compare la pagina che rinvia al testo del decreto:
qui>>
QUI il comunicato stampa del Miur
QUI la pagina di google con i link alle fonti di stampa
QUI
la pagina del 23 dicembre de Il Resto del Carlino/Imola

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